Regione Umbria, Legge Regionale 25 luglio 2006, n. 11 (#opensource).
Articolo 1. Finalità della legge
- La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A.,favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
- L’amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’Art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l’adozione di software a sorgente aperto così come da definizione dell’Art. 2.
- Ai fini della presente legge per amministrazione regionale si intende la Regione e gli enti e le aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.
- La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell’Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l’acquisto delle licenze.
- Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all’Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall’Art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Scopri di più da Luca Bonesini
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